Corso Alfonso Lamarmora 40, 15121 Alessandria

Corsi per "Addetti al Primo Soccorso Aziendale"
ai sensi del d.lgs 81/08


Il testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro emanato con il D.Lgs. 81/08, identifica come obbligo del datore di lavoro la formazione delle squadre di emergenza aziendali, in particolare la formazione dell’Addetto al Primo Soccorso, indicandone le modalità di formazione ed i contenuti del corso.

La formazione è diversificata a seconda del gruppo di rischio specifico (A, B o C) dell’azienda.


CALENDARIO PROSSIMI CORSI:

  • Corso Aggiornamento – Alessandria – 26 Novembre 2024 con durata 6/4 ore
  • Corso Completo – Alessandria – 20 Novembre 2024 con durata 16/12 ore
  • Corso Completo – Alessandria – 27 Novembre 2024 con durata 16/12 ore

CATALOGO DEI CORSI:


TIPO CORSO: 
Aggiornamento

RIVOLTO A: La formazione/aggiornamento è obbligatorio per chi è incaricato dall’azienda, in accordo con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di gestire le misure di primo soccorso come previsto da D.Lgs. 81/08 – D.M. 388/03

DATA INIZIO: 26 Novembre 2024

DURATA CORSO: 6 ore (Gruppo A) oppure 4 ore (Gruppo B, C)

CALENDARIO DEL CORSO 6 ore:

26/11/2024: 08:30 – 12:30 + 13:30 – 15:30

CALENDARIO DEL CORSO 4 ore:

26/11/2024 dalle 08:30 alle 12:30

POSTI DISPONIBILI: SI

ATTESTATO DI FREQUENZA: SI

OBIETTIVI: Ripasso delle principali manovre relativa agli interventi di Primo Soccorso più frequenti.

CONTENUTI:

– Allertamento del sistema di soccorso

– Riconoscimenti delle principali emergenze sanitarie

– Rianimazione cardio polmonare (BLS)

RELATORI: i corsi sono svolti da personale CRI specificatamente formato e abilitato

PREREQUISITI: oltre alla conoscenza della lingua italiana i discenti devono essere fisicamente in grado di effettuare la manovra del massaggio cardiaco che è stata spiegata durante il corso del triennio precedente di un corso per addetti al primo soccorso da 12 o 16 ore oppure un corso di aggiornamento.

 ATTESTATO: ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore previste dal corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

 

 

 

TIPO CORSO: Completo

RIVOLTO A: La formazione/aggiornamento è obbligatorio per chi è incaricato dall’azienda, in accordo con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di gestire le misure di primo soccorso come previsto da D.Lgs. 81/08 – D.M. 388/03

DATA INIZIO: 20 e 27 Novembre 2024

DURATA CORSO: 16 ore (Gruppo A) oppure 12 ore (Gruppo B, C)


CALENDARIO DEL CORSO  (12 o 16 ore in base alla classe di rischio):

20/11/2024: 08:30 – 12:30 + 13:30 – 17:30

27/11/2024: 08:30 – 12:30 + 13:30 – 17:30

POSTI DISPONIBILI: SI

ATTESTATO DI FREQUENZA: SI

OBIETTIVI:
 il corso fornisce la formazione obbligatoria prevista dall’art. 18 del Testo Unico (D.Lgs. 81/08) per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare l’aggravarsi delle situazioni di intervento.

CONTENUTI: gli argomenti delle lezioni sono conformi a quanto indicato negli allegati 3 e 4 del D.M. 388/2003

Il programma formativo, definito dal D.M. 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, secondo quanto predisposto dall’art. 45 del D.Lgs. 81/08, si sviluppa su 3 moduli e ha durata variabile in base alla tipologia dell’azienda (classificabile come appartenente al Gruppo A, B o C).

RELATORI: i corsi sono svolti da personale CRI specificatamente formato e abilitato

PREREQUISITI: oltre alla conoscenza della lingua italiana i discenti devono essere fisicamente in grado di effettuare la manovra del massaggio cardiaco che verrà spiegata durante lo svolgimento del corso.

ATTESTATO: ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore previste dal corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza previo superamento del test di verifica finale.

CLASSIFICAZIONE AZIENDE:

Le aziende ovvero le unita’ produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita’ svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:
Aziende o unita’ produttive con attivita’ industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita’ minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita’ permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Gruppo B:
aziende o unita’ produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:
aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

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